Calendario escursioni guidate

Acc. Nat. Roberto Pockaj

(foto P. Milazzo)

Roberto Pockaj
Accompagnatore Naturalistico
Guida Parco Alpi Marittime
Guida Parco Marguareis
Socio Assoguide ASG280

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Escursioni guidate
Calendario escursioni guidate

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Il calendario delle escursioni guidate inserite in programma per questa stagione.

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Condizioni di partecipazione

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Informatevi a priori sulle condizioni per partecipare alle escursioni guidate. Se avete dubbi non esitate a contattarmi.

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Trekking “Sui Sentieri del Re”

Trekking “Sui Sentieri del Re”

Quattro giorni di trekking alla scoperta degli angoli più affascinanti del Parco delle Alpi Marittime, con un Guida Parco ufficiale e possibilità di trasporto bagagli.

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Trekking “Attraverso le Alpi Liguri”

Trekking “Attraverso le Alpi Liguri”

Un trekking di quattro giorni con una Guida Parco ufficiale per conoscere la Alpi Liguri esplorare una delle aree carsiche più importanti delle Alpi.

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Servizi forniti

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Se siete interessati alla fornitura di materiale testuale e fotografico per libri, guide, carte, opuscoli sulle Alpi cuneesi, alla tracciatura GPS dei sentieri, a serate a tema e proiezioni.

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Pubblicazioni e collaborazioni

Pubblicazioni e collaborazioni

Una rassegna non esaustiva di incarichi svolti e pubblicazioni cui ho contribuito.

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Ciao a tutti!
Io sono l'autore del sito che state visitando.
Per un po' sono stato indeciso su cosa scrivere in questa pagina. Il solito curriculum vitae (sebbene orientato agli aspetti "escursionistici") rischiava di essere qualcosa di impersonale.
Così ho deciso di limitarmi a tentare di spiegare perché si dovrebbe andare a fare una escursione guidata. In effetti non è gratuita e, in fondo, si svolge lungo sentieri spesso noti e segnalati, dove più o meno chiunque è (o pensa di essere) in grado di andare da solo.
La risposta che vi posso dare è anche il motivo che mi ha spinto a diventare Accompagnatore Naturalistico: imparare ad osservare ed essere curiosi.
Detta così sembra perfino banale. Eppure una escursione non deve necessariamente essere una sorta di gara con se stessi, non deve superare mille e più metri di dislivello, durare ore e ore senza una sosta.
Per carità, anche a me è capitato e capita ancora di fare escursioni così, magari per la curiosità di raggiungere un posto nuovo o solo per controllare lo stato di un sentiero. Ma l'escursione non è solo una meta da raggiungere: spesso è proprio lungo il percorso che si scoprono cose interessanti, che fanno sorgere delle domande, cose che magari sono sempre state sempre lì in bella mostra e alle quali non si è mai fatto caso. Ecco, questo credo che sia quanto può offrire un accompagnatore: la capacità di osservare e di essere curiosi. O perlomeno è quello che mi propongo di fare io...
L'ultima nota è per spiegare il motivo di alcune delle mete che scelgo: tra i vari argomenti che si possono affrontare durante una escursione, io ho una certa predilezione per quanto riguarda gli aspetti legati all'antropizzazione del territorio montano, all'architettura alpina e militare (quest'ultima esclusivamente per la inscindibile connessione tra le opere realizzate per scopi bellici e la vita delle popolazioni di montagna), alla fotografia, alla cultura e tradizione alpina.

Appassionato di escursionismo e fotografia, frequentatore delle Alpi Cuneesi da oltre trent'anni, nel 2003 ho conseguito l'abilitazione ad esercitare l'attività di Guida Ambientale Escursionistica rilasciata dalla Regione Piemonte ai sensi della L.R. n.33/2001.

Seguono:

• sempre nel 2003 la Specializzazione per i Parchi Naturali della Provincia di Cuneo;

• nel 2004 il titolo di Guida ufficiale dei Parchi delle Alpi Marittime (già Parco delle Alpi Marittime e Parco del Marguareis);

• nel 2005 la Specializzazione per il Parco del Po Cuneese (ora Parco del Monviso);

• l'abilitazione per effettuare accompagnamenti in lingua inglese.

• corsi di aggiornamento come richiesti dalla legge regionale.

Sono iscritto all'Albo Provinciale degli Accompagnatori Naturalistici della Provincia di Cuneo (l'elenco ufficiale potete scaricarlo dalla pagina sulle Professioni Turistiche del sito della Provincia di Cuneo).

Dopo una serie di cambiamenti legislativi, attualmente esercito la professione di Guida Ambientale Escursionistica ai sensi della Legge 4/2013 e sono iscritto all'Associazione di categoria Assoguide, con il numero ASG280.

Oltre all'attività di guida, da anni mi occupo anche di pubblicazioni di montagna, contribuendo con testi, rilievi e fotografie ad articoli, riviste, libri e carte escursionistiche. Per saperne di più, o se sei interessato a produrre materiale riguardante i sentieri cuneesi, consulta la pagina con l'elenco delle mie Pubblicazioni e Collaborazioni, o il dettaglio dei Libri pubblicati.

L'Accompagnatore Naturalistico o Guida Ambientale Escursionistica è (era) una figura istituita e regolamentata in Piemonte ai sensi della Legge Regionale n.33 del 26.11.2001 e successiva Delibera di Giunta n.58-5344 del 18.02.2002.

Fin qui sembra tutto semplice. Purtroppo, siamo in Italia, e anche le cose in apparenza semplici si complicano...

Riassumendo il parere pro veritate rilasciato da uno studio legale a fine 2018, interpellato dall'associazione di categoria della Guide Ambientali Escursionistiche (A.I.G.A.E.), si evince che:

• Non esiste specifica legislazione nazionale che regolamenta la professione di Guida Ambientale Escursionistica (o definizioni equivalenti). Pertanto tale professione è normata dalla Legge 4 gennaio 2013 n.4 (Disposizioni in materia di professioni non organizzate), che sancisce il diritto all'esercizio di tutte le professioni non organizzate in ordini o collegi.

• Molte, se non tutte, le normative regionali in materia di professioni turistiche non sono state esplicitamente abrogate.

• In base alla giurisprudenza della Corte Costituzionale (Sent. n.117-2015) e all'art. 4 del Dlgs n.30 del 2006 (Accesso alle Professioni), tutte le norme regionali preesistenti sulle Guide Ambientali Escursionistiche (e sulle altre professioni turistiche) che sono in conflitto con la sopravvenuta legge n. 4/2013 si devono intendere abrogate di diritto.

A quanto sopra espresso si può aggiungere una ulteriore recente sentenza della Corte Costituzionale (n. 31/2017) in merito alla l.r. 86/2016 della Regione Toscana:
«Merita, altresì, censura, l'art. 122 della l.r. 86/2016, il quale risulta costituzionalmente illegittimo, laddove, nel definire l'attività di guida ambientale, lede la competenza del legislatore statale ad individuare nuove figure professionali, anche nel settore turistico.
Invero, come reiteratamente affermato dalla giurisprudenza della Corte costituzionale, ai sensi dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione, l'individuazione delle figure professionali è riservata allo Stato (sentenze n. 117/2015; n. 98/2013; n. 138/2009; n. 93/2008).»

Nel frattempo, la Regione Piemonte ha emesso una comunicazione in merito alla figura di Guida Ambientale Escursionistica:

«A seguito di recenti pronunce giurisdizionali e normative comunitarie; in attesa di prossimi interventi legislativi e direttive guida di carattere nazionale che individuino specifiche figure professionali, requisiti e caratteristiche formative; si comunica che per l'esercizio della professione turistica di Accompagnatore naturalistico/ guida escursionistica ambientale, adempiono il requisito formativo:
a) i soggetti che hanno superato il relativo corso di formazione regionale unitamente all’iscrizione negli appositi elenchi provinciali;
b) i soggetti che, ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4 (Disposizioni in materia di professioni non organizzate), hanno effettuato formazione permanente.»

Al termine di questo breve (e contorto) riassunto cronologico, la (mia) conclusione è che la professione di Guida Ambientale Escursionistica si esercita ai sensi della L. 4/2013. In attesa, ovviamente, di ulteriori sviluppi normativi... Poi non sono avvocato e qui mi fermo...

Dove può operare una Guida Ambientale Escursionistica (GAE)? Anche a questa domanda non si può rispondere facilmente: se nelle zone di pianura e collina non vi sono dubbi, in territorio montano (la cui definizione è già complessa) la situazione diventa più intricata.
Le figure professionali di Guida Alpine e Accompagnatore di Media Montagna (AMM), si collocano all’interno del campo delle professioni regolamentate che, come tali, godono di un ambito esclusivo nella quale esercitare la propria attività, che non può essere condiviso con le GAE.
Si tratta quindi di individuare gli ambiti territoriali nei quali possono operare in via esclusiva Guide Alpine e AMM, e quelli in cui possono esercitare le GAE.

La sentenza n. 459 del 2005 della Corte Costituzionale interviene a dirimere la questione, con particolare riferimento alla definizione degli ambiti per AMM e GAE:

“ciò che distingue effettivamente tale figura professionale (AMM, n.d.r.) è, sulla base di quanto previsto dalla legge n. 6 del 1989, non già una generica attività di accompagnamento in aree montane (la cui esatta definizione, per di più, aprirebbe complessi problemi a seguito della intervenuta soppressione del criterio altimetrico in conseguenza della abrogazione dell’art. 3 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, recante “Nuove norme per lo sviluppo della montagna”, nonché dell’art. 1 della legge 27 luglio 1952, n. 991, recante “Provvedimenti in favore dei territori montani”), bensì l’accompagnamento su qualsiasi terreno che comporti «l’uso di tecniche e di attrezzature alpinistiche» (come si esprime testualmente l’art. 2, comma 2, della legge n. 6 del 1989) o l’attraversamento di aree particolarmente pericolose e cioè «delle zone rocciose, dei ghiacciai, dei terreni innevati e di quelli che richiedono comunque, per la progressione, l’uso di corda, piccozza e ramponi» (come si esprime l’art. 21, comma 2, della medesima legge)”; mentre, invece, a giudizio della Corte, la figura della “guida-ambientale escursionistica” avrebbe “un profilo professionale alquanto differenziato dall’“accompagnatore di media montagna”, perché essenzialmente finalizzata ad illustrare “gli aspetti ambientali e naturalistici” dei diversi territori (montani, collinari, di pianura ed acquatici) e con esplicita esclusione “di percorsi di particolare difficoltà, posti su terreni innevati e rocciosi di elevata acclività, ed in ogni caso di quelli che richiedono l’uso di attrezzature e tecniche alpinistiche, con utilizzo di corda, piccozza e ramponi”

Un'ulteriore precisazione deriva dal Consiglio di Stato (NUMERO AFFARE 00582/2019, Numero 01914/2020 e data 20/11/2020 Spedizione), interpellato da AIGAE (una associazione di categoria di GAE) in merito ad una zonazione del della Regione Lombardia che definiva gli ambiti esclusivi in cui potevano operare gli AMM, impedendone di fatto l'utilizzo alle GAE:

11.1 [...] “nella scala delle difficoltà escursionistiche del CAI [è] classificato "E" (itinerario escursionistico privo di difficoltà tecniche) il sentiero privo di difficoltà tecniche che corrisponde in gran parte a mulattiere realizzate per scopi agro - silvo - pastorali, militari o a sentieri di accesso a rifugi o di collegamento fra valli. È il tipo di sentiero maggiormente presente sul territorio italiano e più frequentato e rappresenta il 75% degli itinerari dell'intera rete sentieristica organizzata. È invece classificato "EE" (itinerario per escursionisti esperti) il sentiero che si sviluppa in zone impervie con passaggi che richiedono all'escursionista una buona conoscenza della montagna, tecnica di base cd un equipaggiamento adeguato. Corrisponde generalmente a un itinerario di traversata nella montagna medio alta e può presentare dei tratti attrezzati - sentiero attrezzato - con infissi (funi corrimano e brevi scale) che però non snaturano la continuità del percorso” (alla stessa stregua il regolamento della Regione Lombardia n. 3 del 2017, attuativo della legge regionale 27 febbraio 2017, n. 5 (Rete Escursionistiea della Lombardia), REL", nell'allegato 2, richiamandosi alla scala di difficoltà del CAI, ha definito con classifica “E” - sentiero escursionistico - gli “Itinerari che si svolgono su sentieri in genere segnalati. Si snodano su terreno vario (boschi, pascoli, ghiaioni). Possono esservi brevi tratti con neve, facili e non pericolosi in caso di scivolata. Sono escursioni che possono svolgersi su pendii ripidi, anche con brevi tratti esposti; questi sono però protetti e non richiedono l'uso di attrezzatura alpinistica. Questi itinerari richiedono una certa abitudine a camminare in montagna, richiedono un certo senso di orientamento e occorre avere un equipaggiamento adeguato. Costituiscono la maggioranza dei percorsi escursionistici che si snodano in montagna”, mentre ha classificato “EE” - sentiero per escursionisti esperti - gli “Itinerari non sempre segnalati e che richiedono una buona capacità di muoversi sui vari terreni di montagna. Possono essere sentieri o anche labili tracce che si snodano su terreno impervio o scosceso, con pendii ripidi e scivolosi, ghiaioni e brevi nevai superabili senza l'uso di attrezzatura alpinistica. Necessitano di una buona esperienza di escursioni in montagna, fermezza di piede, un buon senso d'orientamento e occorre avere un equipaggiamento adeguato”.

11.2. Alla luce di questa distinzione, che va posta a raffronto con quanto statuito dal Giudice delle leggi nella più volte citata sentenza n. 459 del 2005, emerge con tutta evidenza che non è né proporzionata, né ragionevole la scelta della Regione Lombardia di riservare agli AMM non solo i percorsi riconducibili ai sentieri classificati “EE” (per i quali le caratteristiche dei terreni montani da percorrere, particolarmente acclivi ed impervi, nonché le relative difficoltà di progressione, ben possono giustificare la riserva in capo agli AMM), ma anche i sentieri classificati come “E” che - per definizione - sono sentieri privi di difficoltà tecniche, specie se sotto la quota altimetrica dei 600 metri. La sproporzione e la irragionevolezza di tale scelta fa venir meno qual motivo imperativo di interesse generale, consistente nella tutela della sicurezza degli utenti, che solo potrebbe giustificare l’esclusione della GAE e la riserva, restrittiva della libera prestazione di servizi e della concorrenza, ai soli AMM.

Ancora una volta, tentando un riassunto non in veste da avvocato, si potrebbe concludere che le GAE possono esercitare, in montagna, limitatamente ai sentieri che sono classificati con difficoltà T (=turistico) od E (=escursionistico) dal CAI.